A law decree providing for urgent measures on guarantees, foreclosure and insolvency proceedings and aiming at restoring damages suffered by investors of banks under liquidation, was published on the Italian Official Gazette n. 59 on 3 May 2016 (the Decree). The Decree must be converted into law by the Italian Parliament by 2 July 2016 (i.e. within 60 days from the date of its publication) to become fully effective.

“Pegno mobiliare non possessorio”, an Italian floating security interest

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 3 maggio 2016 il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (il Decreto). Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro il 2 luglio 2016 (60 giorni dalla data di pubblicazione). Di seguito una breve descrizione delle misure più rilevanti.

Una nuova forma di garanzia, il “pegno mobiliare non possessorio”

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ITALY

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

Monte dei Paschi di Siena (“Monte Paschi”) founded in 1472 and said to be the oldest bank in the world is, at the time of publication, in a race against the clock to raise EUR 5 billion in capital by the end of December to avoid either a state bail-out or potentially being wound down by the European Central Bank (“ECB”).

In August 2021 the Italian government, led by Mario Draghi, enacted a Law Decree (no. 118) to issue “urgent measures to deal with companies’ and entrepreneurs’ crises and subsequent restructuring and other urgent measures for the justice system.” On October 23, 2021, the Law Decree no. 118 was converted into Law no. 147/2021 (Law 147). The new tools introduced by Law 147 have been put in place to deal with entrepreneurs in crises that need an urgent turnaround, including during the ongoing COVID-19 emergency.

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Federico Zucconi, partner del dipartimento Finance, Projects & Restructuring, analizza gli effetti della normativa di emergenza volta ad agevolare l’accesso a nuova finanza da parte delle imprese, evidenziando le zone d’ombra rimaste nella disciplina anche dopo la conversione in legge del Decreto Liquidità.

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L’art. 1 del cd. Decreto Liquidità prevede come noto la possibilità per imprese di ogni dimensione di accedere a finanziamenti bancari assistiti in misura variabile da garanzia prestata da SACE.

Nel suo articolato, la norma si riferisce alla “impresa beneficiaria” quale destinataria del finanziamento; sono tuttavia numerosi i riferimenti al gruppo di appartenenza di tale impresa, principalmente ai fini del calcolo dei parametri ma anche in relazione ad obblighi (ad esempio l’impegno a non deliberare la distribuzione di dividendi deve riguardare tutte le società del gruppo).

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Nel sesto appuntamento sulla liquidazione dei fondi immobiliari, Francesco Calabria ci parla delle questioni che hanno generato contenziosi sull’argomento.

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Continua l’appuntamento con lo studio di Francesco Calabria sulla liquidazione dei fondi immobiliari. Nel quarto approfondimento, Francesco illustra il rapporto tra liquidazione e tipi di fondi.

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Nel quinto appuntamento con lo studio di Francesco Calabria sulla liquidazione dei fondi immobiliari, Francesco illustra gli strumenti di prevenzione e mitigazione delle responsabilità post liquidazione.

Stabilite le modalità con le quali si intende dare attuazione al programma di liquidazione di un FIA, il secondo passaggio fondamentale da effettuarsi a cura della SGR riguarda l’individuazione di appropriati strumenti di prevenzione delle responsabilità patrimoniali che potranno emergere successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione.

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