With a decree of 11 March 2015 the Tribunal of Reggio Emilia, recalling the case-law principle of the socalled “consecution” of insolvency procedures, rejected the pleading in the proof of debt procedure of a creditor who requested its own post-concordato debt towards the then bankrupt company to be set off against its own pre-concordato receivable.
The case
The Tribunal of Milan with a decision of 12 June 2014 took a stand which is in sharp contrast with mainstreamcase-law, with respect to clauses – widely used as common practice in distressed assets deals as part of“concordato preventivo” restructurings based on an interim lease of business period while the insolvencyproceeding is pending – allowing the lessee to apply rental fee payments to the final purchase price of the business,once the “concordato” is confirmed and the sale can take place
On 21 June 2013 Italy issued a new emergency decree (Law Decree No. 69 of 21 June 2013, which entered into force on 22 June – the "2013 Decree") introducing a number of provisions aimed at fostering the economy and attracting foreign investments.1
Certain provisions of the 2013 Decree amend the Bankruptcy Act2 by introducing rules aimed at avoiding abuses and increasing transparency.
L’art. 82 del decreto legge 69/2013 (decreto “Del Fare”) detta disposizioni in materia di concordato preventivo con lo scopo di limitare la possibilità di presentare domande al solo fine di ottenere uno schermo dalle azioni esecutive e dalle misure cautelari sul patrimonio, con conseguente diminuzione della tutela del credito.
Le novità introdotte possono essere così riassunte:
a) Continuità diretta e indiretta
Nella precedente esperienza applicativa del concordato, la conservazione dei complessi aziendali in esercizio assai di rado avveniva in capo allo stesso imprenditore, quanto piuttosto solo in via “indiretta”, attraverso la formale cessione ad un soggetto terzo, procedendo, prima del deposito della domanda di ammissione al concordato, alla concessione in affitto al fine di preservarne l'operatività.
Il Consiglio di Stato – Sez. III, con sentenza n. 101 del 14 gennaio 2014, torna dopo pochi giorni sulla peculiare questione giurisprudenziale relativa agli effetti derivanti dall’istanza di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, depositato da un’impresa successivamente alla richiesta di partecipazione ad una gara pubblica. Con quest’ultima recentissima sentenza il Consesso amministrativo ha optato per una diversa interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 38 co. 1 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 186 bis Legge Fallimentare.
L’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis della legge fallimentare) e il suo impatto sul quadro normativo dei contratti pubblici (sul punto cfr. “Concordato preventivo con continuità aziendale nei contratti pubblici”, giugno 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) hanno dato origine ad applicazioni di giurisprudenza contrastanti, che portano allo stato attuale ad identificare per esso diverse modalità applicative.
In data 3 febbraio 2014, la Commissione Europea ha aperto, a seguito delle numerose segnalazioni pervenutele dall’ANCE, da Assobiomedica, Confindustria e Confartigianato, una procedura accelerata di infrazione nei confronti dell’Italia, per presunti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione (“PA”) alle imprese.
A partire dalla suddetta data, l’Italia ha a disposizione 5 (cinque) settimane di tempo per rispondere alla Commissione Europea, dimostrando l’infondatezza delle segnalazioni e, di conseguenza, della procedura aperta nei suoi riguardi.
The institution of composition with creditors enabling business continuity (Article 186-bis of the Bankruptcy Law) and its impact on the legislative framework of public contracts (on the matter see “Composition with creditors enabling business continuity in public contracts”, June 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) have given rise to contrasting applications of case-law, and as matters stand, the institution is often applied in different ways.
In order to assess whether or not an insurance company is in a state of insolvency, the yardstick to be used is not the same as for any other enterprise.