L’art. 82 del decreto legge 69/2013 (decreto “Del Fare”) detta disposizioni in materia di concordato preventivo con lo scopo di limitare la possibilità di presentare domande al solo fine di ottenere uno schermo dalle azioni esecutive e dalle misure cautelari sul patrimonio, con conseguente diminuzione della tutela del credito.
Le novità introdotte possono essere così riassunte:
a) Continuità diretta e indiretta
Nella precedente esperienza applicativa del concordato, la conservazione dei complessi aziendali in esercizio assai di rado avveniva in capo allo stesso imprenditore, quanto piuttosto solo in via “indiretta”, attraverso la formale cessione ad un soggetto terzo, procedendo, prima del deposito della domanda di ammissione al concordato, alla concessione in affitto al fine di preservarne l'operatività.
Il Consiglio di Stato – Sez. III, con sentenza n. 101 del 14 gennaio 2014, torna dopo pochi giorni sulla peculiare questione giurisprudenziale relativa agli effetti derivanti dall’istanza di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, depositato da un’impresa successivamente alla richiesta di partecipazione ad una gara pubblica. Con quest’ultima recentissima sentenza il Consesso amministrativo ha optato per una diversa interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 38 co. 1 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 186 bis Legge Fallimentare.
L’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis della legge fallimentare) e il suo impatto sul quadro normativo dei contratti pubblici (sul punto cfr. “Concordato preventivo con continuità aziendale nei contratti pubblici”, giugno 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) hanno dato origine ad applicazioni di giurisprudenza contrastanti, che portano allo stato attuale ad identificare per esso diverse modalità applicative.
In data 3 febbraio 2014, la Commissione Europea ha aperto, a seguito delle numerose segnalazioni pervenutele dall’ANCE, da Assobiomedica, Confindustria e Confartigianato, una procedura accelerata di infrazione nei confronti dell’Italia, per presunti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione (“PA”) alle imprese.
A partire dalla suddetta data, l’Italia ha a disposizione 5 (cinque) settimane di tempo per rispondere alla Commissione Europea, dimostrando l’infondatezza delle segnalazioni e, di conseguenza, della procedura aperta nei suoi riguardi.
The institution of composition with creditors enabling business continuity (Article 186-bis of the Bankruptcy Law) and its impact on the legislative framework of public contracts (on the matter see “Composition with creditors enabling business continuity in public contracts”, June 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) have given rise to contrasting applications of case-law, and as matters stand, the institution is often applied in different ways.
Italian bankruptcy law — Royal Decree No. 267 of 16 March 1942 — (the Bankruptcy Law) underwent a substantial reform between 2005 and 20091, mainly aimed at introducing (i) a more efficient regulation of the pre-bankruptcy agreement procedure (concordato preventivo)2 and (ii) new pre-bankruptcy schemes of arrangements, in the form of the out-of-court debt restructuring plan (piano attestato di risanamento)3 and the debt restructuring agreement (accordo di ristrutturazione dei debiti)4.
Since 2005, pushed by the insolvencies and rescues of large Italian corporations such as Parmalat, Cirio and Alitalia, the Italian legislature has introduced effective tools aimed at preserving the debtor’s assets and ensuring the successful reorganisation of a debtor’s business to the benefit of all the parties involved.
During the last few years, Italian bankruptcy law has been shifting from a traditional "procedural/judicial" model, based on the central role of courts called upon to safeguard the "public interest" involved in bankruptcy by actively directing the procedure and making the most important decisions, to a model that recognizes the private interests of creditors. Under the new paradigm, creditors are conferred with decisional powers, while courts maintain a principally supervisory role.
Overview of Insolvency Rules and Restructuring Procedures Pursuant to Italian Bankruptcy Law