The institution of composition with creditors enabling business continuity (Article 186-bis of the Bankruptcy Law) and its impact on the legislative framework of public contracts (on the matter see “Composition with creditors enabling business continuity in public contracts”, June 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) have given rise to contrasting applications of case-law, and as matters stand, the institution is often applied in different ways.
L’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis della legge fallimentare) e il suo impatto sul quadro normativo dei contratti pubblici (sul punto cfr. “Concordato preventivo con continuità aziendale nei contratti pubblici”, giugno 2013, in www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/CPCP) hanno dato origine ad applicazioni di giurisprudenza contrastanti, che portano allo stato attuale ad identificare per esso diverse modalità applicative.
a) Continuità diretta e indiretta
Nella precedente esperienza applicativa del concordato, la conservazione dei complessi aziendali in esercizio assai di rado avveniva in capo allo stesso imprenditore, quanto piuttosto solo in via “indiretta”, attraverso la formale cessione ad un soggetto terzo, procedendo, prima del deposito della domanda di ammissione al concordato, alla concessione in affitto al fine di preservarne l'operatività.
The procedure of composition with creditors aimed at business continuity (“concordato preventivo con continuità aziendale”, provided by art. 186-bis of the Bankruptcy Law) has a major impact on the rules governing public contracts, above all with reference to the requirements requested both for the participation of economic operators in the public tender procedures and for their capacity to enter into agreements with public entities.
Con l’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 831 il legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi in cui le perdite su crediti iscritte in bilancio sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ed esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e ai piani attestati di risanamento la disciplina dell’irrilevanza impositiva delle sopravvenienze attive realizzate dall’impresa debitrice in relazione alla riduzione dei debiti nell’ambito delle procedure concorsuali.