E’ valida ed immediatamente efficace la rinuncia alla domanda di concordato effettuata prima dell’udienza ex art. 173 LF ed ostativa alla dichiarazione di fallimento.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4133/2015, prende posizione su un tema particolarmente dibattuto relativo all’applicabilità o meno dell’art. 306 c.p.c. all’atto di rinuncia della domanda di concordato preventivo della debitrice.
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