Con l’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 831 il legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi in cui le perdite su crediti iscritte in bilancio sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ed esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e ai piani attestati di risanamento la disciplina dell’irrilevanza impositiva delle sopravvenienze attive realizzate dall’impresa debitrice in relazione alla riduzione dei debiti nell’ambito delle procedure concorsuali.

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